Criteri di selezione

La metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni relativi al PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 sono stati approvati nel corso del Comitato di Sorveglianza del 9 marzo 2023.

Le procedure ed i criteri di selezione delle operazioni sono elaborati dall’Autorità di Gestione (AdG) in ottemperanza alle disposizioni previste dagli artt. 72 e 73 del Regolamento (UE) 1060/2021, recante le disposizioni comuni (RDC) applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacultura, e le regole finanziarie applicabili a tali Fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

L’art. 72, § 1 del RDC prevede che l’Autorità di Gestione svolga tra le sue funzioni quella relativa alla selezione delle operazioni, ad eccezione di quelle di cui all’art. 33 § 3 lettera d). All’art 73, § 1, il RDC prevede che l’AdG elabori e, previa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza (ai sensi dell’art. 40, § 2), applichi criteri e procedure di selezione che:

  • siano non discriminatori e trasparenti;
  • garantiscano l’accessibilità per le persone con disabilità e la parità di genere;
  • tengano conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell’Unione in materia ambientale in conformità dell’articolo 11 e dell’articolo 191, paragrafo 1, TFUE.

Nell’evidenziare che i criteri e le procedure assicurino che le operazioni da selezionare siano definite in base alla priorità, al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell’Unione al conseguimento degli obiettivi del Programma, l’art. 73, § 2 del RDC, stabilisce che l’Autorità di Gestione nella selezione delle operazioni:

  • garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici dello stesso;
  • garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante. In particolar modo, per le operazioni dell’obiettivo strategico 1 previsto di all’art. 3 § 1 lett. a) del Reg. (UE) n.1058/2021 corrispondenti agli obiettivi specifici di cui ai sottopunti i) e iv), si dovrà tener conto della coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente;
  • garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l’importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
  • verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportino investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;
  • garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio siano soggette a una valutazione di impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;
  • verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all’Autorità di Gestione, sia stato osservato il diritto applicabile (ex art. 63 § 6);
  • garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell’ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;
  • garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un’operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell’articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un’attività produttiva in conformità dell’articolo 65, § 1, lettera a);
  • garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l’esecuzione delle operazioni;
  • garantisce l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

L’Autorità di gestione garantisce inoltre:

  • che le operazioni selezionate che rientrano nell’ambito di applicazione delle Direttive dell’Unione Europea tengano conto delle prescrizioni ivi riportate (settoriali e generali);
  • che le operazioni favoriscano il coinvolgimento anche dei giovani e delle persone fragili e/o svantaggiate.