Comitato di Sorveglianza

Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), sul Fondo di Coesione, sul Fondo per una Transizione Giusta (JTF), sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali Fondi e al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF), al Fondo Sicurezza Interna (ISF) e allo Strumento di Sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI).

In particolare l'art. 38 del Reg. (UE) 12021/1060 dispone che "Ciascuno Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l’attuazione del programma («comitato di sorveglianza»), previa consultazione dell’autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma”.

Relativamente alla composizione del Comitato, il successivo articolo 39 del medesimo Regolamento dispone che

§ 1 “Ciascuno Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all’articolo 8, paragrafo 1, attraverso un processo trasparente. […] Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.[…] Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell’autorità di gestione ”;

§ 2 “Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza in veste consultiva e di sorveglianza”.

 

Le funzioni del Comitato di Sorveglianza sono indicate nell’art. 40 del medesimo regolamento

§ 1 “ Il comitato di sorveglianza esamina:

a) i progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;

b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;

c) il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all’attuazione del programma;

d) gli elementi della valutazione ex ante elencati all’articolo 58, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all’articolo 59, paragrafo 1;

e) i progressi compiuti nell’effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l’eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;

f) l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;

g) i progressi compiuti nell’attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente;

h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione;

i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente;

j) le informazioni relative all’attuazione del contributo del programma al programma InvestEU conformemente all’articolo 14 o delle risorse trasferite conformemente all’articolo 26, se del caso. […]

§ 2. “Il comitato di sorveglianza approva:

a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, fatto salvo l’articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d); su richiesta della Commissione, la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, sono presentati alla Commissione stessa almeno 15 giorni lavorativi prima della loro presentazione al comitato di sorveglianza;

b) le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dall’AMIF, dall’ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA;

c) il piano di valutazione e le eventuali modifiche;

d) le eventuali proposte di modifica di un programma avanzate dall’autorità di gestione, compresi i trasferimenti in conformità dell’articolo 24, paragrafo 5, e dell’articolo 26, a eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMPA.

§ 3. “Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all’autorità di gestione in merito all’attuazione e alla valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse”

Nel rispetto delle disposizioni appena richiamate, il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale 2021-2027 della Regione Puglia è stato istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 130 del 16 febbraio 2023, è presieduto dal Presidente della Regione e si compone di rappresentanti nazionali, regionali e delle parti economiche e sociali.

 

Responsabile della Segreteria Tecnica

Angela Genchi
Sezione Programmazione Unitaria

Indirizzo: Via Gentile, 52, 70126 Bari
Telefono: 0805407809
Fax: 0805403403
E-mail: cds.fesr@regione.puglia.it - a.genchi@regione.puglia.it