Vigneti eroici o storici
L’articolo 7 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (c.d. Testo Unico del Vino) stabilisce che lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati «vigneti eroici o storici».
Il Decreto Ministeriale n. 6899 del 30/06/2020 concernente “Salvaguardia dei vigneti eroici e storici” stabilisce sia i criteri per l’individuazione degli stessi e sia i criteri per la definizione delle tipologie degli interventi di salvaguardia.
Vigneti eroici
Si definiscono eroici i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole.
Fatte salve le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali, i vigneti eroici sono individuati in base al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
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pendenza del terreno superiore al 30 per cento;
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altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;
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sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
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viticoltura delle piccole isole.
Vigneti storici
Si definiscono storici i vigneti la cui presenza la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali vigneti è caratterizzata dall’impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici.
Fatte salve le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali, i vigneti storici sono individuati dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
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utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione, debitamente documentate;
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presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico.
Sono, altresì, considerati storici:
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i vigneti appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell’iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche principali dell’iscrizione;
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i vigneti afferenti a territori che hanno ottenuto dall’Unesco il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti Unesco, si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;
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i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.